I Cavalieri di Sant'Eusebio


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Statuto

L'Associazione

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI INTERESSE STORICO
" I CAVALIERI DI S. EUSEBIO "

STATUTO

Art.1 : Premessa

Premesso che :
in data 19 maggio 2005 si sono riunite presso la Sala Consigliare del Comune di Feletto C.se alcune persone interessate alla conservazione del patrimonio storico locale, con particolare riferimento a quel che rimane dell'antica Chiesa di S. Eusebio di Mastri e del sito adiacente ancora oggi chiamato " l'Armit ", toponimo che ne tramanda la sua funzione di romitorio in quanto nell'area era presente l'abitazione di un eremita;
che dette persone sono giunte alla considerazione di costituire un Gruppo di Lavoro per il recupero storico - archeologico dell'area e di ciò che rimane dell'antica chiesa di S. Eusebio;
che per raggiungere lo scopo occorre collaborare con il Comune di Feletto, la Curia Vescovile e gli Enti preposti per il raggiungimento dell'obiettivo e concordare successivamente una convenzione per l'affidamento della gestione dell'area in questione;
in base alle succitate considerazioni è stata costituita un'
Associazione di Interesse Storico Locale, denominata " I Cavalieri di S. Eusebio "; inoltre, per ricordare e rendere merito al soldato tedesco Giovanni Rosmajor di Hiberlenga, che nel 1689 ricostruì questa chiesa, gli aderenti all'iniziativa saranno considerati, all'interno dell'Associazione, come " Cavalieri ".

Art. 2 : Costituzione, denominazione e sede

L'Associazione denominata " I Cavalieri di S. Eusebio " costituita in data 19 maggio 2005 ha sede legale presso il Comune di Feletto C.se piazza Martiri Felettesi, 4, non ha fini di lucro né di finanziare direttamente iniziative per la realizzazione dello scopo prefissato.

Art. 3 : Tipologia

L'Associazione è apartitica e apolitica, svolge soltanto attività di volontariato di interesse storico inerente l'antica chiesa di S. Eusebio e si riserva in futuro di ampliare la propria area di intervento nel territorio circostante.

Art. 4 : Scopo

Lo scopo dell’Associazione è:
il recupero conservativo e archeologico di ciò che rimane dell'antica chiesa di S. Eusebio e dell'area circostante attraverso la collaborazione con il Comune di Feletto e la Curia Vescovile;
la gestione, senza scopo di lucro, della futura area recuperata tramite apposita convenzione con il Comune di Feletto.

Art. 5 : Finalità

Le finalità dell’Associazione sono:
richiedere al comune di Feletto e alla Curia Vescovile la presa d'atto del presente statuto;
eseguire un' accurata ricerca storica sulla fondazione della chiesa e sulle sue antiche funzioni di romitorio;
adoperarsi presso Enti, Pubbliche Amministrazioni e Benefattori per il raggiungimento dell'obiettivo;
organizzare incontri, relazioni, studi, convegni e quant'altro possa essere ritenuto utile per il raggiungimento dello scopo citato.

Art. 6 : Fondi Economici

Le risorse economiche necessarie per il regolare svolgimento dei lavori saranno le seguenti:
contributi di Enti e Amministrazioni Pubbliche;
contributi dei Cavalieri;
contributi di Benefattori;
contributi stabiliti da convenzioni con Amministrazione Pubblica e Enti;
ricavi ottenuti da attività commerciali marginali a promozione del luogo;
ogni altro contributo di sostegno all'iniziativa.
Il consuntivo dei lavori dell'Associazione è annuale; il bilancio preventivo redatto a cura del direttivo, deve essere sottoposto all'Assemblea entro il primo trimestre dell'anno in corso mentre quello consuntivo entro il primo trimestre dell'anno successivo.

Art. 7 : Responsabilità degli interventi

I lavori di recupero conservativo dell'antica chiesa di S. Eusebio e di quelli archeologici dell'area circostante, saranno eseguiti da ditte specializzate scelte dal Comune di Feletto e dalla Curia Vescovile per le parti di rispettiva competenza che ne seguiranno anche la direzione dei lavori.

Art. 8 : I Componenti dell'Associazione

L'adesione all'Associazione è libera a tutti coloro che condividono l'iniziativa e sono disponibili a lavorare per il raggiungimento dell'obiettivo nel rispetto dello statuto e che versano la quota di adesione; sono componenti di diritto i Cavalieri Fondatori all'atto della costituzione dell'associazione; si distinguono in:
a - Cavalieri Ordinari.
b - Cavalieri Onorari.
c - Priore Onorario.
I Cavalieri Ordinari sono coloro che operano nel gruppo con incarichi di volta in volta assegnati dal dall'assemblea; quelli Onorari invece sono quelli esterni nominati dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti per l'attività dell'Associazione; il Priore Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione oppure come persona benemerita all'esterno dell'Associazione.

Art. 9 : Diritti e doveri dei Cavalieri

a - Tutti i Cavalieri, maggiorenni al momento dell'Assemblea, hanno diritto di:
1 - voto per eleggere gli organi del direttivo;
2 - essere eletti alla cariche direttive;
3 - voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e di eventuali ulteriori regolamenti;
4 - ricevere la tessera annuale.
b - Tutti i Cavalieri
hanno il dovere di:
1 - rispettare lo Statuto ed i Regolamenti;
2 - versare nei termini la quota sociale annuale; sono esclusi dal pagamento di detta quota i Cavalieri Onorari e il Priore Onorario;
3 - non operare in contrasto con l'attività dell'Associazione.
c - l'opera materiale fornita dai Cavalieri deve essere volontaria e gratuita salvo i rimborsi di spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 : Ammissione o perdita della qualifica di Cavaliere di S. Eusebio

a - l'ammissione di in nuovo componente viene decisa dal Consiglio Direttivo dei Cavalieri a seguito di richiesta scritta;
b - la perdita della qualifica avviene per dimissioni, per indegnità e per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi dopo sollecito scritto.

Art. 11 : Organi dell’ Associazione

a - L'Assemblea dei Cavalieri;
b - Il Consiglio Direttivo dei Cavalieri;
c - Il Priore;
d - Il Segretario e Tesoriere;
e - Il Revisore dei Conti.

Art. 12 : L'Assemblea dei Cavalieri

a - l'Assemblea rappresenta l'universalità dei componenti dell'Associazione in regola con il versamento della quota annua di adesione. Può essere ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Priore; in caso di Sua assenza quest'ultimo si farà carico di nominare un sostituto scelto tra i Cavalieri. In assemblea ciascun Cavaliere può rappresentare al massimo altri due esibendo le deleghe scritte;
b - l'Assemblea ordinaria stabilisce gli obiettivi di lavoro dell'Associazione ed inoltre esegue:
1 - l'elezione del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei conti;
2 - approva il Bilancio annuale preventivo e consuntivo;
3 - approva lo Statuto e gli eventuali Regolamenti;
4 - stabilisce l'ammontare della quota di adesione;
5 - decide l'ammissione o l'espulsione di un Cavaliere;
c - l'Assemblea ordinaria è convocata dal Priore ogni qual volta lo ritenga necessario. In ogni caso sicuramente una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e esecutivo. Può anche essere convocata su richiesta della metà dei componenti il direttivo oppure 1/10 degli aderenti al l'Associazione;
d - le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con il voto della metà più uno dei presenti in prima o seconda convocazione;
e - le convocazione devono essere fatte per iscritto almeno una settimana prima dell'incontro oppure, per libera scelta del direttivo, di volta in volta tramite avviso telefonico;
f - in prima convocazione l'Assemblea è valida quando sono presenti la metà più uno degli aderenti all'Associazione; in seconda convocazione bastano 1/5 degli aderenti;
g - per quanto riguarda invece l'Assemblea straordinaria è da ritenersi valida quando siano presenti, oppure con delega, almeno 3/4 dei tesserati. Le deliberazioni sono valide con il parere favorevole della metà più uno tranne nel caso di scioglimento dell'Associazione in quanto necessitano i 3/4 dei tesserati;
h- i verbali delle sedute sono redatti dal Segretario e conservati assieme ai documenti dell'Associazione; devono riportare inoltre le firme del Segretario e del Priore.

Art. 13 : Consiglio Direttivo dei Cavalieri

a - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di Cavalieri, massimo 15, votati nel corso dell'Assemblea dai componenti in regola con la quota di adesione. La durata del mandato è di anni 3 e i componenti possono essere rieletti.
b - In caso di dimissioni o espulsione di un componente, quest'ultimo sarà sostituito con il primo dei non eletti.
Il Consiglio Direttivo viene rinominato alla scadenza del mandato oppure nel caso decada oltre la metà dei componenti.
c - Compiti del Consiglio Direttivo:
1 - eseguire le attività attinenti l'obiettivo da raggiungere;
2 - redigere il bilancio annuale di previsione e consuntivo;
3 - realizzare quanto deciso in Assemblea;
4 - procedere alla nomina del Priore, del Segretario/ Tesoriere, del Revisore dei Conti;
d - in caso di assenza del Priore viene nominato un Cavaliere in sostituzione;

e - il Consiglio Direttivo viene convocato ogni qual volta il Priore lo ritenga necessario oppure se richiesto dai 2/3 dei componenti;

f - qualunque tipo di iniziativa o decisione deve essere oggetto di deliberazione del Consiglio con votazione di maggioranza dei componenti;
g -i verbali dei Consigli sono redatti dal Segretario e conservati agli atti accessibili a tutti i Cavalieri.
h- I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario e conservati assieme ai documenti dell'Associazione; devono riportare inoltre le firme del Segretario e del Priore.

Art. 14 : Il Priore


a - il Priore ha compiti di coordinamento dell'iniziativa ed è eletto dal Consiglio Direttivo dei Cavalieri nella prima riunione con votazione a scrutinio segreto e ne presiede le sedute successive.
b - il Priore dura in carica per 3 anni . Può essere riconfermato su volere del Consiglio Direttivo;

c - in caso di assenza momentanea del Priore, quest'ultimo potrà delegare un componente del Consiglio Direttivo;

d - in caso di impedimento definitivo, il Consiglio Direttivo provvederà a nominare un nuovo Priore;
e -Il Priore presiede il Consiglio Direttivo ed ha la responsabilità di fronte a terzi ed in giudizio dell'operato dell'Associazione.

Art. 15 : Il Segretario / Tesoriere


Il Segretario redige i verbali delle riunioni, cura la conservazione della documentazione e della tenuta dei libri sociali. Il Tesoriere segue i movimenti contabili e relative registrazioni; è possibile affidare i due incarichi ad un solo Cavaliere.

Art. 16 : Il Revisore dei Conti


Il Consiglio Direttivo alla prima riunione elegge il Revisore dei Conti.
Il Revisore può essere un Cavaliere o figura esterna all’Associazione.
Il Revisore dura in carica tre anni e può essere rieletto-
Il Revisore, nella sua funzione di controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Associazione e la attesta redigendo apposita relazione che accompagna il consuntivo.

Art. 17 : Il Priore Onorario

Al Priore onorario possono essere affidati incarichi di rappresentanza.

Art. 18 : Scioglimento

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deliberato dall'Assemblea dei Cavalieri in misura dei 3/4 degli iscritti. Sarà provveduto al saldo delle pendenze passive, le somme eventualmente restanti saranno devolute a favore di persone bisognose.

Art. 19 : Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.


Il Segretario: Elena MOLINAR

Il Priore: Giuseppe CHIARELLO





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